L’incentivazione del fotovoltaico

Considerato il costo iniziale per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico, e volendo promuovere tali impianti, il Ministero delle Attività produttive insieme al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, ha emanato il Decreto Ministeriale previsto all’art.7 comma 1 del D.lgs 29/12/2003 n. 387 che definisce i criteri per l’incentivazione dell’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici.

Successivamente l’ AEEG (Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas), il 14/09/2005 ha adottato la delibera n. 188/05 che prevedeva il GSE (Gestore dei Servizi Elettrici - ex GRTN) come “soggetto attuatore” per l’erogazione delle tariffe incentivanti. Il 6/02/2006 è stato firmato il secondo decreto per l’ampiamento e l’integrazione del DM 28/07/2005.

Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, considerato che i primi risultati dell'attuazione dei precedenti decreti hanno evidenziato una notevole complessità gestionale ed un eccessivo squilibrio a favore della realizzazione di grandi impianti, ritenuto di:

  • dover introdurre correttivi al meccanismo introducendo un sistema di accesso agli incentivi semplificato;
  • chiarire che gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20 kW (tra l'altro secondo il decreto legislativo del 26 ottobre 1995, l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili con potenza non superiore a 20kW, non è sottoposta ad imposta) sono da considerare impianti non industriali e dunque non assoggettabili alla procedura di valutazione d'impatto ambientale, qualora non ricadenti in aree naturali protette;
  • privilegiare l'incentivazione di impianti fotovoltaici i cui moduli sono posizionati o integrati nelle superfici esterne degli involucri degli edifici e negli elementi di arredo urbano e viario;
  • sostenere prioritariamente il fotovoltaico in abbinamento all'uso efficiente dell'energia;

In data 19/02/2007 ha emanato il nuovo decreto che stabilisce “Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”. L'obiettivo nazionale di potenza nominale fotovoltaica da installare è stabilito in 3000 MW entro il 2016;

Il limite massimo della potenza elettrica cumulativa di tutti gli impianti che possono ottenere le tariffe incentivanti del DM del 19/02/2007, è stabilito in 1200 MW, fatto salvo tutti gli impianti che entrano in esercizio entro quattordici mesi dalla data del raggiungimento di tale limite o entro ventiquattro mesi per impianti i cui soggetti responsabili sono soggetti pubblici.

Entro sei mesi dalla data di raggiungimento del limite di 1200 MW saranno determinate le misure per il conseguimento dell'obiettivo di 3000 MW entro il 2016. L’incentivazione interessa gli impianti fotovoltaici:

  • che non abbiano beneficiato delle tariffe incentivanti introdotte dai precedenti decreti del 28 luglio 2005 e del 06 febbraio 2006;
  • di potenza nominale maggiore di 1 kW – entrati in esercizio dopo la data del 01 ottobre 2005, sempreché non beneficino e non abbiano beneficiato degli incentivi dei precedenti decreti;
  • conformi alle norme tecniche richiamate nell'allegato 1 del DM del 19/02/2007;
  • che ricadono tra le seguenti tipologie:

• b1) Impianto fotovoltaico non integrato: è l'impianto con moduli ubicati al suolo con modalità diverse dalle tipologie di cui agli allegati 2 e 3 del DM del 19/02/2007;

• b2) Impianto fotovoltaico parzialmente integrato: è l'impianto i cui moduli sono posizionati secondo le tipologie elencate nell'allegato 2 del DM del 19/02/2007;

• b3) Impianto fotovoltaico con integrazione architettonica: è l'impianto i cui moduli sono integrati in elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne di edifici, fabbricati, strutture edilizie in genere, secondo le tipologie elencate nell'allegato 3 del DM del 19/02/2007;

– collegati alla rete elettrica con un unico punto non condiviso con altri impianti fotovoltaici;

– Non collegati alla rete elettrica (i criteri per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da tali impianti verranno definiti con successivo decreto) I moduli fotovoltaici devono essere provati e verificati da laboratori accreditati, per le specifiche prove necessarie alla verifica dei moduli, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Tali laboratori dovranno essere accreditati EA (European Accreditation Agreement) o dovranno aver stabilito con EA accordi di mutuo riconoscimento. Gli impianti fotovoltaici devono essere realizzati con componenti che assicurino l'osservanza delle due seguenti condizioni:

a) Pcc > 0,85 * Pnom * I/Istc, dove:

  • Pcc e' la potenza in corrente continua misurata all'uscita del generatore fotovoltaico, con precisione migliore del ± 2%;
  • Pnom e' la potenza nominale del generatore fotovoltaico;
  • I e' l'irraggiamento [W/m2] misurato sul piano dei moduli, con precisione migliore del ± 3%;
  • Istc, pari a 1000 W/m2, e' l'irraggiamento in condizioni di prova standard; Tale condizione deve essere verificata per I > 600 W/m2.

b) Pca > 0,9 * Pcc dove:

Pca e' la potenza attiva in corrente alternata misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente generata dai moduli fotovoltaici continua in corrente alternata, con precisione migliore del 2%. La misura della potenza Pcc e della potenza Pca deve essere effettuata in condizioni di irraggiamento (I) sul piano dei moduli superiore a 600 W/m2.
Qualora nel corso di detta misura venga rilevata una temperatura di lavoro dei moduli, misurata sulla faccia posteriore dei medesimi, superiore a 40 °C, e' ammessa la correzione in temperatura della potenza stessa.

In questo caso la condizione a) precedente diventa:

a') Pcc > (1 - Ptpv - 0,08) * Pnom * I/Istc Ove Ptpv indica le perdite termiche del generatore fotovoltaico (desunte dai fogli di dati dei moduli), mentre tutte le altre perdite del generatore stesso (ottiche, resistive, caduta sui diodi, difetti di accoppiamento) sono tipicamente assunte pari all'8%.

Nota: Le perdite termiche del generatore fotovoltaico Ptpv, nota la temperatura delle celle fotovoltaiche Tcel, possono essere determinate da: Ptpv = (Tcel - 25) * y /100 oppure, nota la temperatura ambiente Tamb da: pagina 4 di 43 Allegato 1 Ptpv = [Tamb - 25 + (NOCT - 20) * I / 800] * y /100 dove: y Coefficiente di temperatura di potenza (parametro, fornito dal costruttore, per moduli in silicio cristallino e' tipicamente pari a 0,4 ÷ 0,5%/°C); NOCT Temperatura nominale di lavoro della cella (parametro, fornito dal costruttore, e' tipicamente pari a 40 ÷ 50%/°C, ma può arrivare a 60 °C per moduli in retrocamera). Tamb Temperatura ambiente;

nel caso di impianti in cui una faccia del modulo sia esposta all'esterno e l'altra faccia sia esposta all'interno di un edificio (come accade nei lucernai a tetto), la temperatura da considerare sarà la media tra le due temperature. Tcel e' la temperatura delle celle di un modulo fotovoltaico; può essere misurata mediante un sensore termoresistivo (PT100) attaccato sul retro del modulo.

Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti, le cui tipologie sono contemplate nel presente decreto, devono rispettare, ove di pertinenza, le prescrizioni contenute nelle seguenti norme tecniche, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni emanate successivamente dagli organismi di normazione citati:

  • CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua;
  • CEI 11-20: Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di I e II categoria;
  • CEI EN 60904-1(CEI 82-1): Dispositivi fotovoltaici Parte 1: Misura delle caratteristiche fotovoltaiche tensione-corrente;
  • CEI EN 60904-2 (CEI 82-2): Dispositivi fotovoltaici - Parte 2: Prescrizione per le celle fotovoltaiche di riferimento;
  • CEI EN 60904-3 (CEI 82-3): Dispositivi fotovoltaici - Parte 3: Principi di misura per sistemi solari fotovoltaici per uso terrestre e irraggiamento spettrale di riferimento;
  • CEI EN 61727 (CEI 82-9): Sistemi fotovoltaici (FV) - Caratteristiche dell'interfaccia di raccordo con la rete;
  • CEI EN 61215 (CEI 82-8): Moduli fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni terrestri. Qualifica del progetto e omologazione del tipo;
  • CEI EN 61646 (82-12): Moduli fotovoltaici (FV) a film sottile per usi terrestri - Qualifica del progetto e approvazione di tipo;
  • CEI EN 50380 (CEI 82-22): Fogli informativi e dati di targa per moduli fotovoltaici;
  • CEI 82-25: Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti elettriche di Media e Bassa tensione;
  • CEI EN 62093 (CEI 82-24): Componenti di sistemi fotovoltaici - moduli esclusi (BOS) - Qualifica di progetto in condizioni ambientali naturali;
  • CEI EN 61000-3-2 (CEI 110-31): Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 3: Limiti - Sezione 2: Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso " = 16 A per fase);
  • CEI EN 60555-1 (CEI 77-2): Disturbi nelle reti di alimentazione prodotti da apparecchi elettrodomestici e da equipaggiamenti elettrici simili - Parte 1: Definizioni;
  • CEI EN 60439 (CEI 17-13): Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT); serie composta da: CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1): Apparecchiature soggette a prove di tipo (AS) e apparecchiature parzialmente soggette a prove di tipo (ANS);
  • CEI EN 60439-2 (CEI 17-13/2): Prescrizioni particolari per i condotti sbarre;
  • CEI EN 60439-3 (CEI 17-13/3): Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate di protezione e di manovra destinate ad essere installate in luoghi dove personale non addestrato ha accesso al loro uso - Quadri di distribuzione (ASD);
  • CEI EN 60445 (CEI 16-2): Principi base e di sicurezza per l'interfaccia uomo-macchina, marcatura e identificazione - Individuazione dei morsetti e degli apparecchi e delle estremita' dei conduttori designati e regole generali per un sistema alfanumerico;
  • CEI EN 60529 (CEI 70-1): Gradi di protezione degli involucri (codice IP);
  • CEI EN 60099-1 (CEI 37-1): Scaricatori - Parte 1: Scaricatori a resistori non lineari con spinterometri per sistemi a corrente alternata CEI 20-19: Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V;
  • CEI 20-20: Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750 V;
  • CEI EN 62305 (CEI 81-10): Protezione contro i fulmini; serie composta da: CEI EN 62305-1 (CEI 81-10/1): Principi generali;
  • CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2): Valutazione del rischio;
  • CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3): Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone;
  • CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4): Impianti elettrici ed elettronici interni alle strutture; CEI 81-3: Valori medi del numero di fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato; CEI 0-2: Guida per la definizione della documentazione di progetto per impianti elettrici; CEI 0-3: Guida per la compilazione della dichiarazione di conformità e relativi allegati per la legge n. 46/1990; UNI 10349: Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici;
  • CEI EN 61724 (CEI 82-15): Rilievo delle prestazioni dei sistemi fotovoltaici - Linee guida per la misura, lo scambio e l'analisi dei dati; CEI 13-4: Sistemi di misura dell'energia elettrica - Composizione, precisione e verifica;
  • CEI EN 62053-21 (CEI 13-43): Apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) - Prescrizioni particolari - Parte 21: Contatori statici di energia attiva (classe 1 e 2);
  • EN 50470-1 ed EN 50470-3 in corso di recepimento nazionale presso CEI;
  • CEI EN 62053-23 (CEI 13-45): Apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) - Prescrizioni particolari - Parte 23: Contatori statici di energia reattiva (classe 2 e 3);
  • CEI 64-8, parte 7, sezione 712: Sistemi fotovoltaici solari (PV) di alimentazione.

Nel caso di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 3 kW e realizzati secondo le tipologie di interventi valide ai fini del riconoscimento dell'integrazione architettonica (articolo 2, comma 1, lettera b3)), in deroga alle certificazioni sopra richieste, sono ammessi moduli fotovoltaici non certificati secondo le norme CEI EN 61215 (per moduli in silicio cristallino) o CEI EN 61646 (per moduli a film sottile) nel solo caso in cui non siano commercialmente disponibili dei prodotti certificati che consentano di realizzare il tipo di integrazione progettato per lo specifico impianto. In questo caso e' richiesta una dichiarazione del costruttore che il prodotto e' progettato e realizzato per poter superare le prove richieste dalla norma CEI EN 61215 o CEI EN 61646.

La dichiarazione dovrà essere supportata da certificazioni rilasciate da un laboratorio accreditato, ottenute su moduli similari, ove disponibili, oppure suffragata da una adeguata motivazione tecnica. Tale laboratorio dovrà essere accreditato EA (European Accreditation Agreement) o dovrà aver stabilito con EA accordi di mutuo riconoscimento. Si applicano inoltre, per quanto compatibili con le norme sopra elencate, i documenti tecnici emanati dai gestori di rete riportanti disposizioni applicative per la connessione di impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica.